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Fiscalità
A) IMMOBILI RESIDENZIALI:
--> SE VENDE UN PRIVATO:
1) chi acquista come prima casa versa l’imposta di registro al
3%
2) chi acquista come seconda casa versa l’imposta di registro
al 10%
3) Su richiesta dell’acquirente al notaio la base imponibile potrà
essere costituita sempre e comunque dal valore catastale dell’immobile
INDIPENDENTEMENTE dal prezzo indicato in atto. Gli onorari notarili
verranno ridotti del 20%. Qualora ciò non fosse richiesto da
parte acquirente, l’applicazione delle imposte sarà sul
valore commerciale.
4) Nel caso in cui l’immobile o il terreno venduto sia stato acquistato
entro 5 anni dalla cessione, al venditore verrà conteggiata sulla
eventuale plus valenza realizzata, un’imposta pari al 12.50% da
versarsi contestualmente all’atto di compravendita direttamente
al notaio che dovrà comunicare l’incombenza all’Agenzia
delle Entrate.
--> SE VENDE UNA SOCIETA’:
1) chi acquista come prima casa versa l’IVA al 4%
2) chi acquista come seconda casa versa l’IVA al 10%
3) chi acquista altri fabbricati o unità immobiliari versa l’IVA
al 20%
--> SE VENDE UNA SOCIETA’ CHE
HA EFFETTUATO INTERVENTI DI RECUPERO:
1) chi acquista versa l’I.V.A. al 10%
B) IMMOBILI COMMERCIALI:
--> SE VENDE UN PRIVATO:
1) chi acquista versa l’imposta di registro del 20%
--> SE VENDE UNA SOCIETA’:
1) chi acquista versa l’IVA al 20%
C) TERRENI:
TERRENI EDIFICABILI:
--> SE VENDE UN PRIVATO:
1) se non c’è convenzione firmata di edilizia futura, chi
acquista versa l’imposta del 11%
2) In caso di vendita con convenzione firmata di edilizia futura l’imposta
è dell’1%
3) Anche in questo caso, qualora il terreno venduto sia stato acquistato
entro 5 anni dalla cessione, al venditore verrà conteggiata sulle
plus valenze realizzate, un’imposta del 12.50% da versarsi contestualmente
all’atto di compravendita e che il notaio dovrà comunicare
all’Agenzia delle Entrate.
--> SE VENDE UNA SOCIETA’:
1) chi acquista versa l’IVA al 20%
TERRENO AGRICOLO:
--> SE VENDE UN PRIVATO :
1) chi acquista versa l’I.V.A. del 18%
--> SE VENDE UNA SOCIETA’:
1) chi acquista versa l’IVA è del 20%
L’INVIM non esiste più,
AGEVOLAZIONE FISCALE SULLE RISTRUTTURAZIONI, LA
NUOVA NORMATIVA:
La nuova finanziaria prevede che l’agevolazione fiscale sulle ristrutturazioni
sino ad ora pari al 36% viene aumentata al 41% calcolata come segue :
l’aliquota del 41% si calcola sull’importo del 25% del valore
d’acquisto, quindi:
- se acquisto un immobile a € 100.000,00 il 25% dell’importo
sarà pari ad € 25.0000.00 Su tale dato si applica l’aliquota
del 41%, che nel caso specifico sarà di € 10.250.00. Poiché
l’importo massimo di detrazione è di € 48.000.00, il
coefficiente raggiunto è inferiore a quello stabilito e rappresenta
il totale da recuperare in 10 anni.
IL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLE TRANCE PRIMA
DEL ROGITO NOTARILE, MODALITA’ E RISCHI:
Al momento dell’acquisto di un immobile (ad esempio in atto di preliminare),
costituisce buona norma non versare mai acconti e/o trance di pagamento
in contati poiché questi non possono essere quietanzati quindi
non si è in grado di esibire alcuna pezza giustificativa dell’avvenuto
pagamento, con conseguente risultato che la parte venditrice potrebbe
riservarsi la possibilità di chiedere nuovamente quanto già
versato. E’quindi buona norma far avvenire qualsiasi pagamento tramite
assegno bancario.
RIVALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI E NON , DI
PROPRIETA’ DELLE IMPRESE E DELLE PERSONE FISICHE
E’ consentita la rivalutazione delle aree edificabili di proprietà
delle imprese e delle persone fisiche. Per quanto riguarda le aree di
proprietà delle imprese, occorre distinguere tra aree edificabili
e aree non edificabili.
Al fine di usufruire della rivalutazione è necessario che l’area
risulti nel bilancio chiuso al 31.12.04.
Le aree non edificabili:
possono essere rivalutate versando l’imposta sostitutiva del 6%
sul maggior valore.
Le aree edificabili:
possono essere rivalutate versando l’imposta sostitutiva del 19%
e deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali,
senza interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte
sui redditi.
Condizioni inderogabili sono:
la rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti
alla stessa categoria in base alla destinazione urbanistica definita
dallo strumento urbanistico comunale e l’utilizzazione edificatoria
dell’area deve avvenire entro i cinque anni successivi alla rivalutazione.
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